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associazione

STATUTO

Verbale di Costituzione Il Regolamento Interno I Soci Diventa socio

ARTICOLO 1
È costituita l'Associazione OTTETTO con sede legale in Grosseto, di seguito Associazione.
L'Associazione può dotarsi di sezioni e recapiti al fine di poter svolgere al meglio tutte le attività necessarie al raggiungimento degli scopi sociali.

ARTICOLO 2
La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.
ARTICOLO 3
L'Associazione non ha fini di lucro e persegue i seguenti obiettivi:
• promuove la conoscenza e la riflessione sui giochi e la loro diffusione come strumento di crescita culturale; sperimentando direttamente l'importanza del gioco e l'opportunità che il giocare, il ragionare sul gioco, l'insegnare giochi e con il gioco, il creare giochi offrono, per costruire relazioni umane ricche e feconde, per produrre cultura, educazione e piacere
• opera in collaborazione con gli enti pubblici e strumentali competenti, con le associazioni e con i privati per lo sviluppo delle attività ludiche, rivolte al piacere gratuito, all’educazione e alla formazione, alle attività di sviluppo turistico e locale;
• si impegna per la tutela della qualità del gioco e delle risorse ludiche culturali e per il tempo libero nonché per la promozione e la diffusione dei giochi ricreativi, la conservazione dei giochi, giocattoli, delle attività ludiche, sia antichi che moderni;
• crea le condizioni alla fruizione permanente dei giochi e dei giocattoli in ludoteche, biblioteche, centri gioco e in altre strutture del territorio;
• coordina manifestazioni promozionali, tecniche e culturali dei giochi e dei giocattoli, realizza opere divulgative su diverso supporto e ogni altro sussidio informativo, ricreativo e didattico per la conoscenza dei giochi e dei giocattoli;
• stimola la diffusione della conoscenza, della traduzione e della cultura del gioco, anche attraverso raccolte museografiche e mostre permanenti della storia del gioco;
• promuove manifestazioni collettive per favorire lo scambio di esperienze e la reciproca conoscenza tra operatori e visitatori delle diverse città che aderiscono all’Associazione;
• organizza ed ospita attività di formazione;
• opera per costruire le basi di collaborazione con altre associazioni europee anche al fine di predisporre progetti concreti di carattere transnazionale.

ARTICOLO 4
L'Associazione adotta un proprio marchio che raffigura la scritta «ondulata» "OTTETTO". L'uso del marchio è regolamentato e tutelato.
ARTICOLO 5
Il numero dei Soci è illimitato. Possono far parte dell'Associazione coloro che ne fanno richiesta. Il regolamento determina i criteri e le modalità di ammissione, recesso ed esclusione del Socio.
I Soci si distinguono nelle seguenti categorie
a) Onorari;
b) Ordinari;
c) Sostenitori;
d) Juniores.
Possono essere soci onorari:
a) i cittadini italiani e/o stranieri che si siano particolarmente distinti in attività inerenti il gioco come specificato all'articolo 3) o che abbiano sensibilmente contribuito o possano contribuire allo sviluppo dell’Associazione;
b) alte personalità insigni per pubblico riconoscimento.
Le nomine a socio onorario sono deliberate dal Consiglio Direttivo e ratificate dall’Assemblea dei Soci.
I soci Onorari (che possono essere esentati dal pagamento di qualsiasi contributo), hanno voto deliberativo nelle Assemblee e possono essere eletti a cariche sociali.
Possono essere soci Ordinari o soci Sostenitori i cittadini italiani e/o stranieri che avendone fatto relativa domanda (impegnandosi ad ottemperare alle disposizioni dello Statuto e del Regolamento) siano stati accettati come tali a discrezionale ed insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo.
Possono essere soci Juniores (che possono essere esentati dal pagamento di qualsiasi contributo), i cittadini italiani e/o stranieri di età non superiore agli anni diciotto, previa domanda sottoscritta anche dall’esercente la potestà genitoriale, che assume ogni obbligo e responsabilità.
Tutti i soci maggiorenni hanno diritto a prendere parte alle Assemblee, al voto ed ad essere eletti a cariche sociali purché in regola con ogni pagamento dovuto all’Associazione.

ARTICOLO 6
Gli associati sono tenuti al versamento di una quota iniziale di iscrizione e di una quota annuale, finalizzata a consentire il funzionamento e l'attuazione dei programmi della Associazione. Le quote sono determinate dal Consiglio Direttivo.
I soci devono comportarsi con assoluta correttezza negli eventuali rapporti contrattuali posti in essere dall'Associazione; devono osservare lo Statuto, il Regolamento interno e le deliberazioni degli organi, favorendo con la loro azione gli interessi della Associazione.

ARTICOLO 7
L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
ARTICOLO 8
Le entrate dell'Associazione sono costituite da:
• quote di iscrizione e quote annuali ordinarie a carico dei soci;
• eventuali contributi straordinari, richiesti in relazione a particolari iniziative che richiedessero disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
• versamenti volontari degli associati;
• contributi vari da Enti pubblici, istituti di credito ed Enti in genere;
• sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di associati;
• proventi connessi allo svolgimento di attività economiche strumentali ai fini istituzionali.
Il Socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte della Associazione perde ogni diritto al patrimonio sociale.
ARTICOLO 9
È vietata la distribuzione degli avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma ai Soci, anche in caso di scioglimento dell'Associazione.
ARTICOLO 10
Organi dell'Associazione sono:
a) l'Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente e il Vice presidente;
d) il Collegio dei Sindaci revisori;
ARTICOLO 11
L'Assemblea è convocata dal Presidente presso la sede dell'Associazione o in ogni altro luogo.
Deve essere convocata almeno una volta l’anno per l'approvazione del bilancio consuntivo; può inoltre essere convocata su richiesta di almeno un terzo dei Soci e negli altri casi previsti dal presente Statuto o dalla legge.
L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve pervenire ai Soci almeno quindici giorni prima della data fissata. L'avviso deve essere recapitato a mezzo lettera raccomandata (anche a mano) o a mezzo fax. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine dei giorno e l'indicazione del luogo della riunione, nonché la data e l'ora stabilita per la prima e la seconda convocazione.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in caso di assenza o impedimento di questi ultimi, da persona nominata dall'Assemblea.
Delle riunioni della Assemblea deve redigersi il verbale.
Ogni Socio ha diritto ad un voto ed è possibile avvalersi del potere di delega.
Le deleghe ammesse non possono essere più di due.
L'Assemblea può essere convocata in via ordinaria o straordinaria, anche nello stesso giorno.
ARTICOLO 12
L'Assemblea ordinaria:
a) approva il bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione;
b) elegge e rinnova anche parzialmente i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Sindaci Revisori;
c) approva e modifica il Regolamento per il funzionamento dell'Associazione;
d) ratifica le delibere del Consiglio Direttivo;
e) impartisce le direttive generali di azione dell'Associazione e delibera sugli altri soggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o dalla legge e su quelli sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
f) approva il programma di attività annuale e poliennale e loro periodica verifica;
g) delibera sull'esclusione del Socio.
L'Assemblea è validamente costituita qualora sia presente o rappresentata la metà più uno dei Soci.
In seconda convocazione, è validamente costituita con la presenza di qualsiasi numero dei Soci.
Le delibere, sia in prima che in seconda convocazione, sono prese a maggioranza degli intervenuti.
ARTICOLO 13
L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente su deliberazione conforme del Consiglio Direttivo.
L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sull'eventuale scioglimento anticipato della Associazione, sulla nomina dei liquidatori e sui loro poteri, nonché su qualsiasi altro argomento di sua competenza per legge.
L'Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi dei Soci, in seconda convocazione con almeno la metà dei Soci.
L'Assemblea straordinaria in prima convocazione delibera con il voto favorevole di due terzi dei Soci; in seconda convocazione con il voto favorevole di metà più uno degli intervenuti.
Ai fini dei computo del numero legale non si computano i Soci da ammettersi durante la seduta in corso.
ARTICOLO 14
Il Consiglio Direttivo è eletto dalla Assemblea.
Il numero dei consiglieri che compongono il Direttivo non può essere inferiore a 3 e superiore a 5.
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni.
I Consiglieri sono rieleggibili.
La decadenza avviene per dimissioni o dopo tre assenze ingiustificate.
Il Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva all'elezione elegge tra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione ad esclusione di quegli atti che sono di specifica competenza dell'Assemblea. Esso potrà fra l'altro deliberare su:
a) la proposta di bilancio preventivo e consuntivo;
b) la verifica dello svolgimento del programma approvato dall'Assemblea;
c) l'ammissione e la decadenza dei Soci, che saranno ratificate dall'Assemblea successiva;
d) l'assunzione ed il licenziamento del personale;
e) i contratti, le convenzioni, gli incarichi professionali necessari all'attuazione del programma, compresa la fissazione delle modalità e degli onorari;
f) la proposta del Regolamento interno e le eventuali modifiche;
g) la convocazione dell'Assemblea straordinaria.
h) determina la misura della quota di iscrizione e di quella annuale di finanziamento dell'attività;
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente delegato dal Presidente, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, e comunque ogni trimestre. È altresì convocato su richiesta di almeno due terzi dei suoi membri effettivi. La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata, telegramma, fax o altro mezzo idoneo, contenente l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della riunione nonché l'elenco delle materie da trattare, da spedire almeno sette giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, due giorni prima.
Le deliberazioni del Consiglio sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, in caso di parità vale il voto del Presidente.
Il verbale della riunione del Consiglio è redatto dal Segretario dell'Associazione, ovvero da un consigliere incaricato dal Presidente.
Non è ammessa delega, neanche ad un altro componente del Consiglio.
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio provvede a sostituirli con apposita deliberazione. Se un consigliere cessato ricopriva la carica di Presidente o di Vice Presidente, il Consiglio così reintegrato sceglie tra i suoi membri il nuovo Presidente o Vice Presidente, che ricopre la carica fino alla Assemblea successiva; anche i consiglieri cooptati cessano dall'ufficio in occasione di tale Assemblea.
Se viene meno la maggioranza dei consiglieri decade l'intero Consiglio Direttivo, in questo caso è il Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori a convocare l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio.
Il Consiglio Direttivo potrà delegare l'attuazione dei programmi deliberati ed ogni altra azione di ordinaria amministrazione, rivolta al perseguimento degli scopi sociali, al Presidente.
ARTICOLO 15
Il Presidente del Consiglio Direttivo, che è anche il Presidente dell'Associazione, è eletto in seno al Consiglio medesimo fra i suoi componenti, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali e sovrintende alla attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio.
Il Presidente:
• convoca e presiede l'Assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo;
• dà le opportune disposizioni per l'esecuzione delle deliberazioni prese dagli organi dell'Associazione;
• adempie agli incarichi espressamente conferitigli dalla Assemblea e dal Consiglio Direttivo;
• propone al Consiglio Direttivo l'eventuale assunzione dei personale;
• vigila sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti e provvede con l'assistenza del Segretario alla conservazione dei verbali delle adunanze della Assemblea e del Consiglio Direttivo,
• accerta che si operi in conformità agli interessi dell'Associazione;
• conferisce, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, procure per singoli atti o categorie di atti.
Il Presidente, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale della collaborazione del Segretario e del Tesoriere.
In caso di assenza o impedimento del Presidente questi è sostituito dal Vice Presidente. Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo per un triennio, salva la rieleggibilità e coadiuva il Presidente.
Al Presidente spettano la firma e la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giudizio. In caso di impedimento del Presidente, la rappresentanza e la firma sociale spettano al Vice Presidente.
ARTICOLO 16
Il Segretario è eletto in seno al Consiglio Direttivo, collabora con il Presidente e cura l’esecuzione delle decisioni del Consiglio Direttivo; redige i verbali delle assemblee; assicura la disciplina interna dell’Associazione, anche nei riguardi del personale dipendente;
Il Tesoriere è eletto in seno al Consiglio Direttivo, cura l’aggiornamento della contabilità (coordinandosi con gli eventuali consulenti esterni) e custodisce valori ed incassi.
ARTICOLO 17
Il Collegio dei sindaci revisori e composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti anche al di fuori dei Soci. I membri dei Collegio scelgono al proprio interno il Presidente e durano in carica tre anni.
Il Collegio dei Sindaci Revisori accerta la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, l’osservanza delle norme di legge per la valutazione del patrimonio consortile ed assolve ogni altra funzione prevista dalle leggi vigenti.
Il Collegio dei sindaci revisori predispone e trasmette al Consiglio Direttivo la relazione annuale sulla gestione amministrativa dell'Associazione e relaziona all'Assemblea in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo.
I membri del Collegio dei sindaci revisori assistono alle riunioni dell'Assemblea e a quelle del Consiglio Direttivo che hanno per oggetto l'approvazione dei bilancio; il Presidente del Consiglio Direttivo può invitarli ad assistere alle altre adunanze dei Consiglio, ove ne ravvisi l'opportunità in relazione agli argomenti dell'ordine del giorno.
ARTICOLO 18
Tutti gli incarichi degli organi elettivi sono gratuiti; il Consiglio Direttivo con propria deliberazione stabilirà la misura dei rimborso delle spese sostenute dagli eletti nello svolgimento delle proprie funzioni.
ARTICOLO 19
In deroga a quanto previsto negli articoli precedenti, la prima nomina degli organi Sociali (Presidente, Vice Presidente, Tesoriere, Segretario e Presidente del Collegio dei Revisori) è effettuata dall'Assemblea Costituente.
ARTICOLO 20
L'Assemblea definisce ogni anno il programma di attività in comune con altre Associazioni e stabilisce a quali iniziative concedere il patrocinio e l’uso del marchio.
ARTICOLO 21
L'Assemblea ordinaria approva un Regolamento interno per l'applicazione del presente Statuto e per quanto necessario ad assicurare il migliore funzionamento dell'Associazione.
Inizialmente il Regolamento sarà redatto dal Consiglio Direttivo che l'Assemblea ordinaria nella sua prima riunione ratificherà proponendo e approvando eventuali modifiche.
ARTICOLO 22
Qualora l'associazione sia posta in liquidazione, l'Assemblea straordinaria provvederà alla nomina di un liquidatore ed alla determinazione dei relativi poteri.
Il patrimonio sociale rimanente, una volta effettuato il pagamento di tutte le passività, sarà devoluto con deliberazione dell'Assemblea straordinaria ad organismi aventi scopi o finalità sociali simili a quelli dell'Associazione.
ARTICOLO 23
Per tutto quanto non è contemplato nel presente Statuto valgono le norme di legge. Tali norme - che devono in ogni caso non contrastare con i principi generali sanciti dallo Statuto - hanno efficacia statutaria.

Verbale di Costituzione Il Regolamento Interno I Soci Diventa socio
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