ARTICOLO 1
È costituita l'Associazione OTTETTO con sede legale in Grosseto, di seguito
Associazione.
L'Associazione può dotarsi di sezioni e recapiti al fine di poter svolgere
al meglio tutte le attività necessarie al raggiungimento degli scopi
sociali.
ARTICOLO
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La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.
ARTICOLO
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L'Associazione non ha fini di lucro e persegue i seguenti obiettivi:
• promuove la conoscenza e la riflessione sui giochi e la loro diffusione
come strumento di crescita culturale; sperimentando direttamente
l'importanza del gioco e l'opportunità che il giocare, il ragionare sul
gioco, l'insegnare giochi e con il gioco, il creare giochi offrono, per
costruire relazioni umane ricche e feconde, per produrre cultura, educazione
e piacere
• opera in collaborazione con gli enti pubblici e strumentali competenti,
con le associazioni e con i privati per lo sviluppo delle attività ludiche,
rivolte al piacere gratuito, all’educazione e alla formazione, alle attività
di sviluppo turistico e locale;
• si impegna per la tutela della qualità del gioco e delle risorse ludiche
culturali e per il tempo libero nonché per la promozione e la diffusione dei
giochi ricreativi, la conservazione dei giochi, giocattoli, delle attività
ludiche, sia antichi che moderni;
• crea le condizioni alla fruizione permanente dei giochi e dei giocattoli
in ludoteche, biblioteche, centri gioco e in altre strutture del territorio;
• coordina manifestazioni promozionali, tecniche e culturali dei giochi e
dei giocattoli, realizza opere divulgative su diverso supporto e ogni altro
sussidio informativo, ricreativo e didattico per la conoscenza dei giochi e
dei giocattoli;
• stimola la diffusione della conoscenza, della traduzione e della cultura
del gioco, anche attraverso raccolte museografiche e mostre permanenti della
storia del gioco;
• promuove manifestazioni collettive per favorire lo scambio di esperienze e
la reciproca conoscenza tra operatori e visitatori delle diverse città che
aderiscono all’Associazione;
• organizza ed ospita attività di formazione;
• opera per costruire le basi di collaborazione con altre associazioni
europee anche al fine di predisporre progetti concreti di carattere
transnazionale.
ARTICOLO
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L'Associazione adotta un proprio marchio che raffigura la scritta «ondulata»
"OTTETTO". L'uso del marchio è regolamentato e tutelato.
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Il numero dei Soci è illimitato. Possono far parte dell'Associazione coloro
che ne fanno richiesta. Il regolamento determina i criteri e le modalità di
ammissione, recesso ed esclusione del Socio.
I Soci si distinguono nelle seguenti categorie
a) Onorari;
b) Ordinari;
c) Sostenitori;
d) Juniores.
Possono essere soci onorari:
a) i cittadini italiani e/o stranieri che si siano particolarmente distinti
in attività inerenti il gioco come specificato all'articolo 3) o che abbiano
sensibilmente contribuito o possano contribuire allo sviluppo
dell’Associazione;
b) alte personalità insigni per pubblico riconoscimento.
Le nomine a socio onorario sono deliberate dal Consiglio Direttivo e
ratificate dall’Assemblea dei Soci.
I soci Onorari (che possono essere esentati dal pagamento di qualsiasi
contributo), hanno voto deliberativo nelle Assemblee e possono essere eletti
a cariche sociali.
Possono essere soci Ordinari o soci Sostenitori i cittadini italiani e/o
stranieri che avendone fatto relativa domanda (impegnandosi ad ottemperare
alle disposizioni dello Statuto e del Regolamento) siano stati accettati
come tali a discrezionale ed insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo.
Possono essere soci Juniores (che possono essere esentati dal pagamento di
qualsiasi contributo), i cittadini italiani e/o stranieri di età non
superiore agli anni diciotto, previa domanda sottoscritta anche
dall’esercente la potestà genitoriale, che assume ogni obbligo e
responsabilità.
Tutti i soci maggiorenni hanno diritto a prendere parte alle Assemblee, al
voto ed ad essere eletti a cariche sociali purché in regola con ogni
pagamento dovuto all’Associazione.
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Gli associati sono tenuti al versamento di una quota iniziale di iscrizione
e di una quota annuale, finalizzata a consentire il funzionamento e
l'attuazione dei programmi della Associazione. Le quote sono determinate dal
Consiglio Direttivo.
I soci devono comportarsi con assoluta correttezza negli eventuali rapporti
contrattuali posti in essere dall'Associazione; devono osservare lo Statuto,
il Regolamento interno e le deliberazioni degli organi, favorendo con la
loro azione gli interessi della Associazione.
ARTICOLO
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L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
ARTICOLO
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Le entrate dell'Associazione sono costituite da:
• quote di iscrizione e quote annuali ordinarie a carico dei soci;
• eventuali contributi straordinari, richiesti in relazione a particolari
iniziative che richiedessero disponibilità eccedenti quelle del bilancio
ordinario;
• versamenti volontari degli associati;
• contributi vari da Enti pubblici, istituti di credito ed Enti in genere;
• sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di associati;
• proventi connessi allo svolgimento di attività economiche strumentali ai
fini istituzionali.
Il Socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte della Associazione
perde ogni diritto al patrimonio sociale.
ARTICOLO
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È vietata la distribuzione degli avanzi di esercizio di ogni genere e sotto
qualsiasi forma ai Soci, anche in caso di scioglimento dell'Associazione.
ARTICOLO
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Organi dell'Associazione sono:
a) l'Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente e il Vice presidente;
d) il Collegio dei Sindaci revisori;
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L'Assemblea è convocata dal Presidente presso la sede dell'Associazione o in
ogni altro luogo.
Deve essere convocata almeno una volta l’anno per l'approvazione del
bilancio consuntivo; può inoltre essere convocata su richiesta di almeno un
terzo dei Soci e negli altri casi previsti dal presente Statuto o dalla
legge.
L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve pervenire ai Soci almeno
quindici giorni prima della data fissata. L'avviso deve essere recapitato a
mezzo lettera raccomandata (anche a mano) o a mezzo fax. L'avviso di
convocazione deve contenere l'ordine dei giorno e l'indicazione del luogo
della riunione, nonché la data e l'ora stabilita per la prima e la seconda
convocazione.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente, ovvero, in caso di sua assenza o
impedimento, dal Vice Presidente; in caso di assenza o impedimento di questi
ultimi, da persona nominata dall'Assemblea.
Delle riunioni della Assemblea deve redigersi il verbale.
Ogni Socio ha diritto ad un voto ed è possibile avvalersi del potere di
delega.
Le deleghe ammesse non possono essere più di due.
L'Assemblea può essere convocata in via ordinaria o straordinaria, anche
nello stesso giorno.
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L'Assemblea ordinaria:
a) approva il bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione;
b) elegge e rinnova anche parzialmente i membri del Consiglio Direttivo e
del Collegio dei Sindaci Revisori;
c) approva e modifica il Regolamento per il funzionamento dell'Associazione;
d) ratifica le delibere del Consiglio Direttivo;
e) impartisce le direttive generali di azione dell'Associazione e delibera
sugli altri soggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati
alla sua competenza dal presente statuto o dalla legge e su quelli
sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
f) approva il programma di attività annuale e poliennale e loro periodica
verifica;
g) delibera sull'esclusione del Socio.
L'Assemblea è validamente costituita qualora sia presente o rappresentata la
metà più uno dei Soci.
In seconda convocazione, è validamente costituita con la presenza di
qualsiasi numero dei Soci.
Le delibere, sia in prima che in seconda convocazione, sono prese a
maggioranza degli intervenuti.
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L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente su deliberazione
conforme del Consiglio Direttivo.
L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto,
sull'eventuale scioglimento anticipato della Associazione, sulla nomina dei
liquidatori e sui loro poteri, nonché su qualsiasi altro argomento di sua
competenza per legge.
L'Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza di almeno due
terzi dei Soci, in seconda convocazione con almeno la metà dei Soci.
L'Assemblea straordinaria in prima convocazione delibera con il voto
favorevole di due terzi dei Soci; in seconda convocazione con il voto
favorevole di metà più uno degli intervenuti.
Ai fini dei computo del numero legale non si computano i Soci da ammettersi
durante la seduta in corso.
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Il Consiglio Direttivo è eletto dalla Assemblea.
Il numero dei consiglieri che compongono il Direttivo non può essere
inferiore a 3 e superiore a 5.
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni.
I Consiglieri sono rieleggibili.
La decadenza avviene per dimissioni o dopo tre assenze ingiustificate.
Il Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva all'elezione elegge
tra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere e il
Segretario ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e
straordinaria dell'Associazione ad esclusione di quegli atti che sono di
specifica competenza dell'Assemblea. Esso potrà fra l'altro deliberare su:
a) la proposta di bilancio preventivo e consuntivo;
b) la verifica dello svolgimento del programma approvato dall'Assemblea;
c) l'ammissione e la decadenza dei Soci, che saranno ratificate
dall'Assemblea successiva;
d) l'assunzione ed il licenziamento del personale;
e) i contratti, le convenzioni, gli incarichi professionali necessari
all'attuazione del programma, compresa la fissazione delle modalità e degli
onorari;
f) la proposta del Regolamento interno e le eventuali modifiche;
g) la convocazione dell'Assemblea straordinaria.
h) determina la misura della quota di iscrizione e di quella annuale di
finanziamento dell'attività;
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza
o impedimento, dal Vice Presidente delegato dal Presidente, ogni qualvolta
lo ritenga opportuno, e comunque ogni trimestre. È altresì convocato su
richiesta di almeno due terzi dei suoi membri effettivi. La convocazione è
fatta mediante lettera raccomandata, telegramma, fax o altro mezzo idoneo,
contenente l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della riunione
nonché l'elenco delle materie da trattare, da spedire almeno sette giorni
prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, due giorni prima.
Le deliberazioni del Consiglio sono validamente assunte con il voto
favorevole della maggioranza dei suoi componenti, in caso di parità vale il
voto del Presidente.
Il verbale della riunione del Consiglio è redatto dal Segretario
dell'Associazione, ovvero da un consigliere incaricato dal Presidente.
Non è ammessa delega, neanche ad un altro componente del Consiglio.
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri, il
Consiglio provvede a sostituirli con apposita deliberazione. Se un
consigliere cessato ricopriva la carica di Presidente o di Vice Presidente,
il Consiglio così reintegrato sceglie tra i suoi membri il nuovo Presidente
o Vice Presidente, che ricopre la carica fino alla Assemblea successiva;
anche i consiglieri cooptati cessano dall'ufficio in occasione di tale
Assemblea.
Se viene meno la maggioranza dei consiglieri decade l'intero Consiglio
Direttivo, in questo caso è il Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori
a convocare l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio.
Il Consiglio Direttivo potrà delegare l'attuazione dei programmi deliberati
ed ogni altra azione di ordinaria amministrazione, rivolta al perseguimento
degli scopi sociali, al Presidente.
ARTICOLO
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Il Presidente del Consiglio Direttivo, che è anche il Presidente
dell'Associazione, è eletto in seno al Consiglio medesimo fra i suoi
componenti, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon
andamento degli affari sociali e sovrintende alla attuazione delle
deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio.
Il Presidente:
• convoca e presiede l'Assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo;
• dà le opportune disposizioni per l'esecuzione delle deliberazioni prese
dagli organi dell'Associazione;
• adempie agli incarichi espressamente conferitigli dalla Assemblea e dal
Consiglio Direttivo;
• propone al Consiglio Direttivo l'eventuale assunzione dei personale;
• vigila sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti e provvede con
l'assistenza del Segretario alla conservazione dei verbali delle adunanze
della Assemblea e del Consiglio Direttivo,
• accerta che si operi in conformità agli interessi dell'Associazione;
• conferisce, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, procure per
singoli atti o categorie di atti.
Il Presidente, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale della
collaborazione del Segretario e del Tesoriere.
In caso di assenza o impedimento del Presidente questi è sostituito dal Vice
Presidente. Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo per un
triennio, salva la rieleggibilità e coadiuva il Presidente.
Al Presidente spettano la firma e la rappresentanza dell'Associazione di
fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze
giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giudizio. In caso di
impedimento del Presidente, la rappresentanza e la firma sociale spettano al
Vice Presidente.
ARTICOLO
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Il Segretario è eletto in seno al Consiglio Direttivo, collabora con il
Presidente e cura l’esecuzione delle decisioni del Consiglio Direttivo;
redige i verbali delle assemblee; assicura la disciplina interna
dell’Associazione, anche nei riguardi del personale dipendente;
Il Tesoriere è eletto in seno al Consiglio Direttivo, cura l’aggiornamento
della contabilità (coordinandosi con gli eventuali consulenti esterni) e
custodisce valori ed incassi.
ARTICOLO
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Il Collegio dei sindaci revisori e composto da tre membri effettivi e due
supplenti, scelti anche al di fuori dei Soci. I membri dei Collegio scelgono
al proprio interno il Presidente e durano in carica tre anni.
Il Collegio dei Sindaci Revisori accerta la regolare tenuta della
contabilità, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e
delle scritture contabili, l’osservanza delle norme di legge per la
valutazione del patrimonio consortile ed assolve ogni altra funzione
prevista dalle leggi vigenti.
Il Collegio dei sindaci revisori predispone e trasmette al Consiglio
Direttivo la relazione annuale sulla gestione amministrativa
dell'Associazione e relaziona all'Assemblea in occasione dell'approvazione
del bilancio consuntivo.
I membri del Collegio dei sindaci revisori assistono alle riunioni
dell'Assemblea e a quelle del Consiglio Direttivo che hanno per oggetto
l'approvazione dei bilancio; il Presidente del Consiglio Direttivo può
invitarli ad assistere alle altre adunanze dei Consiglio, ove ne ravvisi
l'opportunità in relazione agli argomenti dell'ordine del giorno.
ARTICOLO
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Tutti gli incarichi degli organi elettivi sono gratuiti; il Consiglio
Direttivo con propria deliberazione stabilirà la misura dei rimborso delle
spese sostenute dagli eletti nello svolgimento delle proprie funzioni.
ARTICOLO
19
In deroga a quanto previsto negli articoli precedenti, la prima nomina degli
organi Sociali (Presidente, Vice Presidente, Tesoriere, Segretario e
Presidente del Collegio dei Revisori) è effettuata dall'Assemblea
Costituente.
ARTICOLO
20
L'Assemblea definisce ogni anno il programma di attività in comune con altre
Associazioni e stabilisce a quali iniziative concedere il patrocinio e l’uso
del marchio.
ARTICOLO
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L'Assemblea ordinaria approva un Regolamento interno per l'applicazione del
presente Statuto e per quanto necessario ad assicurare il migliore
funzionamento dell'Associazione.
Inizialmente il Regolamento sarà redatto dal Consiglio Direttivo che
l'Assemblea ordinaria nella sua prima riunione ratificherà proponendo e
approvando eventuali modifiche.
ARTICOLO
22
Qualora l'associazione sia posta in liquidazione, l'Assemblea straordinaria
provvederà alla nomina di un liquidatore ed alla determinazione dei relativi
poteri.
Il patrimonio sociale rimanente, una volta effettuato il pagamento di tutte
le passività, sarà devoluto con deliberazione dell'Assemblea straordinaria
ad organismi aventi scopi o finalità sociali simili a quelli
dell'Associazione.
ARTICOLO
23
Per tutto quanto non è contemplato nel presente Statuto valgono le norme di
legge. Tali norme - che devono in ogni caso non contrastare con i principi
generali sanciti dallo Statuto - hanno efficacia statutaria. |